Art. 50.
(Istituzione della provincia metropolitana di Trieste).

      1. In considerazione della specificità storica e territoriale della provincia di Trieste quale area transfrontaliera e abitata da significative minoranze linguistiche, è istituita la provincia metropolitana di Trieste, quale livello di governo unitario ed esclusivo del territorio della provincia di Trieste.
      2. La legge statutaria regionale stabilisce le modalità di istituzione della provincia metropolitana di Trieste, nell'ambito dei princìpi generali previsti dal presente articolo.
      3. Al fine di cui al comma 2, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia di Trieste convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della provincia metropolitana, che ne indica le funzioni, l'organizzazione, l'articolazione interna e l'istituzione di municipi quali organismi di partecipazione e di decentramento, con funzioni di consultazione e di gestione dei servizi di base.
      4. La proposta di istituzione della provincia metropolitana di Trieste è sottoposta al parere del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale.
      5. Entro tre mesi dall'adozione del testo definitivo della proposta di cui al comma 4, essa è ratificata dai consigli di tutti gli enti territoriali interessati.
      6. All'elezione degli organi della provincia metropolitana di Trieste si procede nel primo turno utile ai sensi del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.